Art. 5.
(Musica leggera, musica popolare
e musica per le immagini).

      1. Lo Stato riconosce e tutela le attività collegate alla musica leggera, alla musica popolare e alla musica per le immagini, realizzate su iniziativa di enti od organismi di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro, in quanto importanti forme espressive della nostra epoca e patrimonio artistico-culturale della nazione, nonché per il loro rilevante interesse sociale.
      2. Il riconoscimento delle attività di cui al comma 1 è effettuato dall'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, sentito obbligatoriamente il parere della regione competente.
      3. L'Ufficio di garanzia per la musica definisce l'entità dei contributi da destinare alle attività dei soggetti di cui al comma 1.
      4. Oltre agli eventuali requisiti indicati dalla regione competente per aspetti di particolare interesse riguardanti la cultura e le tradizioni regionali, è necessario, ai fini di cui al comma 3, che i soggetti di cui al comma 1 garantiscano:

          a) la capacità di progettualità pluriennale;

          b) la presenza di altri contributi oltre quelli statali;

          c) la capacità di organizzazione di corsi e di concorsi finalizzati all'inserimento dei vincitori nel mondo del lavoro;

          d) la promozione di opere prime di giovani interpreti;

          e) la realizzazione di iniziative finalizzate all'avviamento professionale di artisti, tecnici e operatori del settore;

          f) la realizzazione di festival musicali;

          g) la costituzione e la promozione di orchestre giovanili.

 

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